Speciale – Qualità e sicurezza dei materiali

Un excursus su diversi approcci al tema della sicurezza dei materiali da costruzione

Pubblicazione cartacea su: Tsport 358
Laboratorio per testare campioni di cemento da costruzione (foto Nordroden/Shutterstock).

Se guardiamo alle norme e alle direttive, italiane ed europee, dedicate alla “sicurezza”, dovremmo dormire sonni tranquilli.  Purché i materiali, i prodotti, le procedure, rispettino le rispettive norme di riferimento.

Ma soprattutto – nel nostro ambito di progettisti e costruttori – sta agli operatori (il committente, il progettista, il collaudatore, l’impresa) scegliere materiali, prodotti e tecniche di applicazione conformi ad esse.

Innanzitutto, però, occorre intendersi sul significato di qualità del materiale, laddove per noi qualità va a significare anche sicurezza.

E indubbiamente la qualità va misurata in rapporto alle caratteristiche del prodotto, e queste devono poter essere misurate in modo univoco, per poter determinare un livello di qualità.

Entrano qui in gioco le convenzioni normative che includono la definizione e le caratteristiche di un materiale, con i massimi e i minimi di tolleranza e l’indicazione dei metodi da seguire nella determinazione delle caratteristiche stesse (prove di tipo fisico o meccanico).

Gli enti normatori cui è demandato il compito di stendere tali convenzioni sono, esemplificativamente, organismi come: UNI (Ente Italiano di Unificazione), ISO (International Standardization Organization), CEN (Comité Europeen de Normalisation), CIB (Conseil International du Batiment), IEC (International Electrotechnical Committee), ecc.

Le classi esigenziali del sistema edilizio

(Norma UNI 8289:1981)

Con un approccio alla costruzione come “sistema” edilizio, la norma UNI 8289 individua le classi di esigenza (ovvero le necessità degli utenti del sistema edilizio) in funzione dei fattori di tipo ambientale, culturale ed economico.

Il metodo consiste nell’ individuare e classificare i requisiti che devono essere soddisfatti dai diversi elementi sia del sistema ambientale che del sistema tecnologico; stabilire le “grandezze” che possono “misurare” ciascun requisito; quantificare e qualificare in modo unificato e possibilmente univoco; indicare i criteri di valutazione attraverso procedure unificate di calcolo, prove in opera o in laboratorio o criteri di giudizio sempre univoci; definire i livelli di prestazione necessario, ovvero i valori minimi o massimi che deve assumere la grandezza che misura ciascun requisito affinché sia soddisfatta l’esigenza espressa a monte del processo; definire i livelli di prestazione necessario, ovvero i valori minimi o massimi che deve assumere la grandezza che misura ciascun requisito affinché sia soddisfatta l’esigenza espressa a monte del processo.

Le classi esigenziali entro le quali riassumere le esigenze da soddisfare sono 7:

  • SICUREZZA: insieme delle condizioni relative alla incolumità degli utenti, nonché alla difesa e prevenzione dei danni in dipendenza da fattori accidentali, nell’esercizio del sistema edilizio.
  • BENESSERE: insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, alla salute, ed allo svolgimento delle attività degli utenti.
  • FRUIBILITA’: insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.
  • ASPETTO: insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da parte degli utenti.
  • GESTIONE: insieme delle condizioni relative all’economia di esercizio del sistema edilizio.
  • INTEGRABILITA’: insieme delle condizioni relative all’attitudine delle unità e degli elementi del sistema edilizio a connettersi funzionalmente tra loro.
  • SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati dei sovrasistemi di cui il sistema edilizio fa parte.

La Sicurezza, dunque, è la prima delle classi esigenziali in cui lavorare.

Le condizioni armonizzate dei materiali da costruzione

(ex Direttiva europea 89/106, ora Regolamento UE 305/2011 recepito dal decreto legislativo n. 106/2017)

Il Regolamento (UE) n. 305/11 – Construction Products Regulation (CPR) n. 305/11 è recepito in Italia dal D.Lgs. n. 106/2017. Il Regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Il marchio CE (Marchio di Conformità Europea), è rappresentato da un simbolo grafico specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. Il marchio CE non è obbligatorio per prodotti quali: mobili in legno, porte blindate, infissi, articoli da giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, posateria, piatti e bicchieri, calzature, valigeria.

Per «prodotto da costruzione», si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

La competenza sull’argomento è, da noi, ripartita fra diverse Amministrazioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente per il requisito di base delle opere n. 1 (Resistenza meccanica e stabilità); il Ministero dell’Interno per il requisito di base delle opere n. 2 (Sicurezza in caso di incendio); il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i restanti requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’Allegato I del citato Regolamento.

Inoltre, le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione. Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato. La marcatura CE può essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.

Il relativo decreto legislativo di recepimento è entrato in vigore il 9 agosto 2017. Il testo adegua la normativa nazionale sui materiali da costruzione alle disposizioni europee, semplificandola e rendendola più trasparente, e fissa le regole da rispettare in questo mercato, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni. Le nuove regole sui materiali da costruzione prevedono tra le altre cose più responsabilità per produttori e progettisti e stabiliscono nuove sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di impiego di prodotti conformi al Regolamento UE.

Le NTC per le strutture

(decreto ministeriale 17 gennaio 2018, supplemento ordinario alla G. Uff. n. 42 del 20/02/2018) – 372 pagine – le prime 30 pagine contengono solo il sommario)

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Il decreto è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno e il capo del Dipartimento della Protezione Civile ed è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, entrando quindi in vigore il 22 marzo 2018.

Le norme tecniche per le costruzioni mantengono l’impostazione delle precedenti (emanate nel 2008), raccogliendo in un unico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali e «definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere».

Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici, in particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali.

Per quanto non diversamente specificato nelle NTC, si intendono coerenti con i principi alla base delle stesse, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:

  • Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali;
  • Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
  • Norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNI.

Inoltre, a integrazione delle norme citate e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:

  • Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul documento stesso;
  • Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

A supporto di una corretta applicazione delle Norme Tecniche è stato pubblicato il DM 17 gennaio 2019 relativo alla Circolare Esplicativa, il cui testo era stato approvato il 27 luglio 2018 dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei LL.PP. pubblicato sulla GU il 12 febbraio 2018.

Il nuovo regolamento UE sulla sicurezza generale dei prodotti

(Regolamento 2023/988)

Il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE

Esso fornisce un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.

A tal fine, sostituisce l’attuale direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti e l’attuale direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari, che garantiscono la sicurezza dei beni di consumo venduti sia offline che online.

Il regolamento si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati, disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, attraverso tutti i canali di vendita, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione; soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti.

Il Regolamento non si applica a: medicinali per uso umano o veterinario; prodotti alimentari e mangimi; piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato; sottoprodotti di origine animale; prodotti fitosanitari; attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi; aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza; oggetti d’antiquariato; prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.

Il Regolamento stabilisce gli obblighi a carico degli operatori economici interessati e dei fornitori di mercati online. Inoltre, chiarisce le regole di vigilanza del mercato e i poteri delle autorità nazionali. È strettamente connesso ad altre normative dell’Unione pertinenti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato e il regolamento sui servizi digitali.

Requisiti di sicurezza

Gli operatori economici immetteranno o metteranno a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri (requisito di sicurezza generale).

La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • l’effetto su altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
  • le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
  • l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti legati all’imitazione di prodotti alimentari o all’attrattività per i bambini;
  • le caratteristiche di cibersicurezza e tutte le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

Il Regolamento prevede inoltre casi in cui si presume che un prodotto sia sicuro. Tali casi includono prodotti conformi alle norme europee pertinenti citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Altri elementi che possono essere presi in considerazione per valutare la sicurezza di un prodotto sono le norme nazionali e internazionali, i sistemi di certificazione volontaria, i codici di buona condotta e le ragionevoli aspettative dei consumatori.

Il Regolamento entrerà in vigore il 13 dicembre 2024.

Il grattacielo di via Antonini

Il 29 agosto 2021 un incendio avvolgeva rapidamente il grattacielo di via Antonini, a Milano, distruggendo l’intero rivestimento dei 20 piani costituito da pannelli sandwich in alluminio con anima in materiale plastico, montati su tralicci metallici.

La rapidità con cui l’incendio ha completamente distrutto l’involucro ha fatto emergere con evidenza l’inadeguatezza del pannello, e in particolare del suo nucleo altamente combustibile.

Il processo, attualmente in corso, vede tra gli imputati il costruttore e venditore degli appartamenti, i responsabili dell’azienda che realizzò il rivestimento, l’amministratore della ditta che commercializza in Italia il prodotto, e i rappresentanti della ditta spagnola produttrice del pannello, la Alucoil.

Senza voler entrare nel merito delle responsabilità nell’evento specifico, visionando il materiale informativo della Alucoil si evince chiaramente che i pannelli sono disponibili in due versioni pressoché identiche, che differiscono solo per il materiale racchiuso tra le due lastre di alluminio: l’una con materiale ritardante, che consente di classificare il prodotto nella categoria europea B-s1,d0 conforme agli standard EN 13501-1

L’altra versione è riempita con un core di resina termoplastica (polietilene), privo di caratteristiche antincendio. Questo prodotto – avvertono le schede tecniche – “è destinato all’uso esclusivo in edifici bassi, tettoie e insegne, e ne è sconsigliato l’uso in edifici alti”).

Per trarne una indicazione generale che prescinde dal caso in esame, la scelta del progettista deve ricadere sul materiale con le giuste caratteristiche, il costruttore deve attenersi alla scelta, e il responsabile dei lavori verificare che venga adoperato il prodotto richiesto. Il sistema delle certificazioni, a ogni livello, garantisce le soluzioni corrette purché siano corrette le scelte di tutti i soggetti coinvolti.

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