Speciale – Il progetto nella valutazione antincendio

Case study: il Palazzetto dello sport di Casalmaggiore (Cremona). Il progetto è stato pubblicato su Tsport 355.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 358
Dettaglio di una tavola del progetto con le dotazioni antincendio (Studio Teco+ Parners).

Le procedure (Art. 3 del D.M. 18/03/1996)

Per il progettista, il primo riferimento normativo ai fini della prevenzione incendi, è D.M. 18 marzo 1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”), dove l’impianto in progetto si configura come ”Impianto sportivo di nuova realizzazione nel quale si svolgono anche manifestazioni e/o attività sportive regolate dal Coni”, per il quale vanno considerate le modifiche e integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.

A questo corpo normativo va aggiunto il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”).

In base a tale Regolamento, e precisamente all’allegato I al DPR, l’edificio in progetto rientra nella Attività 65.2.C: “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 3 del DM 18 marzo 1996 dispone: “Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione…”. Questa comprende una “relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (peraltro abrogato), e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica”.

Descriveremo pertanto la progettazione ai fini antincendio adottando come esempio il Palazzetto dello Sport di Casalmaggiore (Cremona), attraverso la “Relazione di rispondenza alle norme antincendio” (redatta per il progetto definitivo in data dicembre 2021), che segue sostanzialmente l’articolazione del suddetto DM del ’96, del quale riportiamo di volta in volta il riferimento dell’articolo.

Elementi descrittivi del progetto ai fini della valutazione antincendio

L’impianto sportivo si svilupperà principalmente su un piano terra e un piano primo per il solo accesso alla tribuna fissa. Saranno presenti spettatori, distribuiti sulla tribuna fissa al piano primo e su quella costituita da gradinate removibili al piano terra, calcolati nel numero massimo di 696 (296 nelle tribune mobili piano terra, di cui 4 disabili, + 400 nelle tribune fisse al piano primo).

Nella struttura saranno presenti i relativi spogliatoi con servizi igienici, e vari locali accessori all’attività, quali depositi, servizi igienici spettatori, e ufficio.

A servizio dell’impianto sportivo sarà presente una centrale termica esterna esistente, non oggetto della presente pratica. In copertura sarà installato un impianto fotovoltaico.

La copertura sarà di esclusivo accesso ai tecnici e agli addetti in quanto vi saranno solamente spazi tecnici.

L’ingombro in pianta complessivo dell’edificio sarà circa 51 x 45 m.

Quota massima del colmo 12,2 m (zona campo), quota massima in gronda 5,1 m (servizi e spogliatoi).

Ubicazione dell’impianto (Art. 4)

L’ubicazione dell’impianto deve essere tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L’area per la realizzazione dell’impianto sarà tale per cui la zona esterna garantisce, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tale fine i parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici saranno situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Deve inoltre essere individuato un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza, facilmente accessibile da parte delle squadre di soccorso.

In questo progetto tale postazione è stata identificata con il locale ufficio, in prossimità dell’ingresso principale del pubblico. Non ricorrendo il caso dell’impianto per manifestazioni calcistiche con oltre 10.000 spettatori, non necessitano altre caratteristiche specifiche.

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all’area di servizio annessa all’impianto hanno i requisiti geometrici minimi richiesti per raggio di volta, larghezza, altezza libera, pendenza, resistenza al carico. Inoltre non occorre prevedere l’accostamento dell’autoscala dei VV.FF. in quanto l’altezza antincendio sarà inferiore a 12 metri.

Area di servizio annessa all’impianto (Art. 5)

Trattandosi di un impianto al chiuso, deve essere individuata un’area esterna, pubblica o aperta al pubblico, costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Per un impianto, come nel caso, con una capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, non è necessario che l’area sia parte integrante del complesso, ma deve poter essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto sportivo mediante recinzione fissa o mobile.

La superficie sarà tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato; la delimitazione dell’area di servizio sarà distanziata almeno 6 metri dal perimetro dell’impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, e avrà varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall’impianto.

Capienza dell’impianto sportivo e affollamento massimo (Art. 6)

La determinazione della capienza dell’impianto è un fattore cruciale ai fini antincendio. Essa è data dalla somma delle persone contemporaneamente presenti al suo interno, valutando le eventuali simultaneità: ad esempio, nel calcolo della capienza non vengono conteggiate le persone all’interno degli spogliatoi, perché vengono già conteggiate le persone nelle palestre.

Nel progetto in esame la capienza complessiva è stata calcolata in 963 presenze.

Gli utenti sul campo sportivo, calcolati come una persona ogni 4 mq, risultano 255.

Il pubblico in tribuna, non essendo previsti posti in piedi, corrisponde alle sedute previste: 296 in tribuna mobile (compresi 4 posti per disabili in carrozzina) e 400 in tribuna fissa.

Quanto al personale addetto è previsto un affollamento massimo di 12 persone.

Il dimensionamento delle uscite e delle vie di fuga è stato comunque calcolato sulla base dell’affollamento massimo di ciascun locale (uffici, infermeria, spogliatoi), e non della capienza dell’impianto.

Lo spazio di attività sportiva sarà collegato agli spogliatoi ed all’esterno con percorsi separati da quelli degli spettatori; lo spazio riservato agli spettatori sarà delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva, in conformità ai regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive nazionali.

Suddivisione in settori (Art. 7)

Essendo un impianto sportivo al chiuso con numero di spettatori inferiore a 4.000, lo spazio riservato agli spettatori non sarà suddiviso in settori.

Sistema di vie di uscita (Art. 8)

L’impianto sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso e dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori sarà indipendente da quello della zona di attività sportiva. Non saranno previsti settori né preselettori di fila. Sarà sempre garantito l’esodo senza ostacoli dall’impianto.

La larghezza di ogni uscita e via d’uscita sarà non inferiore ai 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite sarà dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 50 (1,20 m ogni 100 persone) indipendentemente dalle quote; le vie di uscita avranno la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Il numero delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori non sarà inferiore a 2.

Essendo impianto al chiuso, la lunghezza massima delle vie di uscita non sarà superiore a 40 m.

Essendo previsti posti riservati ai portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 09 gennaio 1989, n. 13, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, e il sistema delle vie di uscita saranno conseguentemente dimensionati.

Non saranno presenti spazi calmi, dal momento che la presenza di spettatori portatori di handicap sarà ammessa solo al piano terra, e che con vie di uscita di lunghezza inferiore ai massimi dichiarati sarà possibile raggiungere l’esterno dell’impianto.

Vengono inoltre garantite le dimensioni, le pendenze e le caratteristiche geometriche previste per le scale, le rampe, e i relativi corrimano.

Distribuzione interna (Art. 9)

I percorsi di smistamento non avranno larghezza inferiore a 1,20 m e non serviranno più di 20 posti per fila e per parte. Essendo il numero di file di gradoni inferiore a 15 non sarà necessario il passaggio parallelo alle file stesse.

La geometria dei gradoni rispetterà i criteri indicati nella norma UNI 13200-1.

Servizi di supporto della zona spettatori (Art. 10)

La norma tecnica dà istruzioni per quanto riguarda le caratteristiche dei servizi della zona spettatori.

Limitandoci agli elementi per la sicurezza antincendio, i servizi igienici saranno ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori ed il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non sarà superiore a 6 m; l’accesso ai servizi igienici non intralcerà i percorsi di esodo del pubblico.

Essendo l’impianto con capienza inferiore a 10.000 spettatori sarà previsto un posto di pronto soccorso che potrà essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario, ubicato in agevole comunicazione con la zona spettatori e servito dalla viabilità esterna all’impianto.

Spogliatoi (Art. 11)

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi saranno conformi per numero e dimensioni ai regolamenti e alle prescrizioni del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva. Avranno accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni, ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva saranno delimitati e separati dal pubblico.

Strutture, finiture ed arredi (Art. 15)

Estintore a polvere

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono stati valutati secondo le prescrizioni e le modalità stabilite secondo i D.M. 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, saranno impiegati materiali di classe corrispondente alla ex Classe 1 (vedi la tabella di corrispondenza con la classificazione europea nelle pagine precedenti) in ragione del 50% massimo della loro superficie totale; per la restante parte sarà impiegato materiale della ex classe 0 – non combustibile.

In tutti gli altri ambienti saranno utilizzati materiali di rivestimento dei pavimenti massimo di ex-classe 2)e i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento saranno massimo di ex-classe 1.

Ferme restando le limitazioni previste al precedente punto, possono essere installati controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (vedere sopra per le classi equivalenti) e omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Naspo.

Per i prodotti isolanti installati sia lungo le vie di esodo, sia in tutti gli altri ambienti, sia per le installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare, si fa riferimento al D.M. 15 marzo 2005.

Le poltrone e gli altri mobili imbottiti saranno di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Depositi (Art. 16)

All’interno dell’impianto sarà presente un deposito, ubicato all’interno dell’edificio al piano terra, di superficie compresa tra 25 mq e 500 mq, in cui potrà essere collocato materiale combustibile.

L’accesso avverrà sia dall’interno che dall’esterno. Le strutture di separazione possederanno caratteristiche REI-EI 90 e la porta di accesso interna avrà caratteristiche EI90 e sarà munita di dispositivo di auto chiusura.

Sarà installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio sarà limitato a 50 Kg/mq. L’aerazione sarà pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso del locale sarà previsto almeno un estintore di capacità estinguente 34 A 233 B-C. Il locale non sarà utilizzato per il deposito di materiali infiammabili.

Potranno essere detenuti all’interno del volume dell’edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

Impianti tecnici (Art. 17)

Le ulteriori specifiche dettate dalla Norma riguardano gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento, gli impianti di estinzione degli incendi, con riferimenti alle rispettive norme di conformità e, per questi ultimi, al DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Gestione della sicurezza (art. 19)

Un’ampia sezione, introdotta con il DM del 2005, riguarda la gestione della sicurezza antincendio.

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Carico d’incendio

La Relazione prodotta per il progetto del Palazzetto dello Sport di Casalmaggiore è completata con il calcolo analitico del carico d’incendio, onde valutare la classe di resistenza al fuoco delle strutture.

I riferimenti normativi sono il D.M. 16 febbraio 2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione e il D.M. 9 marzo 2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La determinazione conclusiva prevede che gli elementi strutturali avranno resistenza almeno R 30, salvo il caso specifico trattato in precedenza per la compartimentazione del deposito.

Appendice

Nota sull’altezza antincendio

Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato aggiornato attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

La Regola tecnica di prevenzione antincendio per locali di pubblico spettacolo: la nuova RTV 15 (emanata con DM 22/11/2022, in vigore dal 1/01/2023).

Il D.M. 3 agosto 2015 definisce una regola tecnica orizzontale, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo i criteri operativi e progettuali valevoli per più attività.

In calce al D.M. 3 agosto 2015 è stata inserita una sezione dedicata alla regola tecnica verticale applicabile solo ad alcune attività.

Con l’emanazione della V.15, si va a completare, nella sostanza, il disegno di integrazione nel “Codice di prevenzione incendi” di tutte le norme tecniche verticali di prevenzione incendi, che non riguardano le installazioni tecnologiche e gli impianti di produzione di potenza termica, elettrica, meccanica e di processo.

Va messo in evidenza che rimangono fuori dalla norma gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni regolamentate dal Coni. Infatti, la regola, pur facendo riferimento alla attività 65 del DPR 151 (che comprende “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre…”), si applica esplicitamente alla attività 65 “limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento”.

Le classi di reazione al fuoco: dalle norme italiane a quelle europee

Con il Decreto del Ministero dell’Interno 15 marzo 2005, modificato e integrato dal DM 16 febbraio 2009, i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi sono stati ridefiniti in base al sistema di classificazione europeo, che va a sostituire il sistema italiano introdotto dal decreto ministeriale del 26 giugno 1984.

Ai prodotti incombustibili (classe zero) e a quelli non classificati vengono attribuite specifiche classi in funzione del loro impiego (a soffitto, a parete, a pavimento, e per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare).

Anche per i prodotti che erano collocati nelle classi 1, 2 e 3, vengono definite nuove classi distinte in funzione dell’impiego, a seconda che siano prodotti installati lungo le vie di esodo, in altri ambienti, o che siano prodotti isolanti installati nelle diverse situazioni.

La tabella riepiloga la conversione dalle classi italiane a quelle europee:

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